comunicato stampa
Il Presidente Rossi revoca le nomine a Emidio Mandozzi

l’art 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recita al comma 2. “Il Sindaco ed il Presidente nominano i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco e un vicepresidente e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
RICORDATO che con Decreto n. 25 del 5 luglio 2004, furono assegnate dal sottoscritto al dr. Emidio Mandozzi le deleghe assessorili in materia di Lavoro e Formazione Professionale, mentre con Decreto n. 26 in pari data l’assessore Mandozzi fu nominato vicepresidente della Provincia;
PUNTUALIZZATO che da consolidati indirizzi dottrinari e giurisprudenziali emerge che gli atti di nomina dei componenti della giunta operano nell’ambito del rapporto fiduciario con il Sindaco ed il Presidente della Provincia, in quanto gli assessori sono componenti di un organo che deve assicurare il perseguimento del programma di governo e garantire la stabilità e coesione della Giunta stessa;
CONSIDERATO che:
il Vicepresidente Mandozzi ha da tempo ufficializzato la propria candidatura a Presidente della Provincia per le Elezioni Provinciali previste per il 6 e 7 Giugno p.v., in alternativa a quella, anch’essa ufficializzata, dello scrivente;
contestualmente con l’avvio delle iniziative volte a determinare la sua candidatura, lo stesso Assessore ha assunto un atteggiamento di distacco dal resto dell’Esecutivo provinciale manifestatosi con ripetute assenze alle sedute, scarso spirito di coordinamento con i restanti componenti, varie dissociazioni dalle decisioni della Giunta, pubbliche esternazioni di critica all’operato del Presidente e della Giunta stessa;
ad ulteriore aggravamento di tali incongruenze, il Vicepresidente Mandozzi ha espresso aperte e forti critiche a mezzo stampa (cfr. Corriere Adriatico, pag. SBT, 1 aprile 2009 in cui compare un resoconto, mai smentito, di un’assemblea preelettorale a S. Benedetto) in cui ha spiegato di non essersi dimesso perché sarebbe rimasto “a difendere la Provincia da una cattiva gestione”;
nonostante la palese incongruenza della situazione venutasi a determinare l’Assessore Mandozzi ha sinora ritenuto di non rimettere la nomina ad Assessore e le relative deleghe;
tutto ciò, oltre a pregiudicare l’organicità, l’unitarietà e quindi l’efficacia dell’azione amministrativa, lede l’immagine stessa dell’Istituzione configurandosi come una palese negazione della funzione assessorile improntata a rapporto fiduciario e solidale con il vertice dell’Ente e della natura dell’Esecutivo quale Organo collegiale
la collegialità e la coerenza dell’azione amministrativa è altresì richiesta in relazione alle importanti deleghe assegnate al dr. Mandozzi in materia di politiche del lavoro, anche in relazione alla difficile congiuntura economica che attraversa il territorio provinciale
nell’ottica di un trasparente rapporto tra le istituzioni e il cittadino, è essenziale che la libera espressione delle posizioni, laddove assuma il carattere di un’alternativa programmatica e progettuale, si traduca in una diversa collocazione tra maggioranza e opposizione;
la conseguenza della candidatura dell’assessore Mandozzi presuppone la legittima ricerca da parte dello stesso del consenso elettorale in alternativa al suo Presidente, anch’egli candidato, pregiudicando la possibilità di un rapporto di leale collaborazione;
dunque tale candidatura, seppur pienamente legittima, determina una situazione che fa venir meno a livello formale e sostanziale i presupposti per un rapporto fiduciario indispensabile tra Presidente e Assessore delegato;
RICHIAMATO il comma 4 del medesimo articolo 46 che recita: “Il Sindaco e il Presidente della provincia possono revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio”;
EVIDENZIATO che la revoca, nel contesto del peculiare peso politico assegnato al sindaco ed al presidente della Provincia in funzione della elezione diretta, si ricollega come atto simmetricamente negativo, alla nomina e si fonda su presupposti connessi a valutazioni di opportunità politico ed amministrativa rimessa in via esclusiva al Sindaco ed al Presidente
RICHIAMATI altresì gli orientamenti giurisprudenziali in materia di revoca della delega (Consiglio di Stato 8 marzo 2005 n. 944 e 23 gennaio 2007 n. 209) nonché da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato sezione V 18 novembre 2008 n. 280 depositata in segreteria il 21 gennaio 2009 con la quale viene ampiamente chiarito il contesto normativo di riferimento;
DATO ATTO che, in forza degli orientamenti sopra citati, l’obbligo di motivazione del provvedimento di revoca può ritenersi assolto ove la motivazione si fondi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse esclusivamente al sindaco o presidente della provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale (quali i rapporti interni alla maggioranza consiliare) sia di carattere particolare (quali l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e singolo assessore) senza che occorra peraltro specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato;
EVIDENZIATO che la giurisprudenza ha ritenuto inoltre che “la revoca dell’incarico di assessore sia immune dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente in materia giacché le prerogative dalla partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi provati in quanto ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi”.
RITENUTO dunque che sussistono fondate e motivate ragioni di fatto e di diritto per procedere alla revoca della delega all’Assessore e Vice Presidente Mandozzi in quanto è venuto meno ogni rapporto di fiduciarietà
DECRETA
1)di revocare per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi dell’art. 46 comma 4 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 e dell’art. 19 comma 2 lettera f) dello Statuto, il dr. Emidio Mandozzi dalle cariche di Assessore e di Vicepresidente della Provincia di Ascoli Piceno;
2)di revocare le deleghe precedentemente attribuite al dr. Emidio Mandozzi, nonché di tutti gli ulteriori atti preordinati, connessi e conseguenti;
3)di assumere ad interim le deleghe precedentemente affidate al dr. Mandozzi;
4)di disporre la notifica del presente provvedimento al diretto interessato;
5)di comunicare il presente provvedimento:
- Al Segretario Generale
- Al Consiglio provinciale nella prossima seduta consiliare.

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