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Scadenza formazione in materia di sicurezza sul lavoro di dirigenti e preposti. Sanzioni +10%

Si rammenta in ogni caso che l'erogazione della formazione, secondo le linee guida del citato Accordo, costituisce una presunzione di conformità ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro ha il vantaggio di non dover provare l'adeguatezza e la sufficienza della formazione erogata ai suoi preposti e dirigenti. Lo stesso Accordo prevede poi un termine di 18 mesi dalla sua pubblicazione (11 gennaio 2012) per il completamento della formazione dei dirigenti e preposti e, pertanto, la formazione dovrà essere conclusa entro l' 11 luglio 2013.
La mancata formazione è sanzionata con l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1200€ a 5200€. Inoltre dal 1° luglio è in vigore l’aumento di tutte le sanzioni per inadempienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro definite dal c.d. “Decreto Lavoro” (DL 17/2013).
Inasprimento è del 9,6% per tutte le sanzioni amministrative e le ammende legate al Dlgs n. 81/2008.

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